Webcam in spiagge e piste da sci: finalità e limiti

Recentemente, durante alcune attività di consulenza, mi sono imbattuto nella problematica relativa alle webcam che riprendono immagini in diretta, che vengono poi trasmesse attraverso siti internet al fine di mostrate agli utenti particolari situazioni meteo: il vento, o le condizioni del mare, lo stato della neve o l’apertura o meno di determinati impianti.

Tali dispositivi puntati su moli o spiagge o su parti di montagna adibite a campi scuola o piste da sci inquadrano accidentalmente anche i frequentatori dei luoghi e non sono in alcun modo segnalate dalle strutture; mi sono quindi posto il problema di come tale trattamento di dati dovesse essere gestito ai fini del rispetto dell’attuale normativa vigente in materia.

Cercando qualche interpretazione o parere sul punto ho trovato solo che la questione era stata trattata dal Garante della Privacy a firma del Prof. Stefano Rodotà nel 2001 con provvedimento 41789; tale provvedimento considerava legittimo il trattamento effettuato con quelle apparecchiature che non consentono anche indirettamente, in ragione della distanza del luogo ripreso o delle caratteristiche tecniche della telecamera. di identificare gli interessati (soggetti frequentatori dei luoghi o semplici passanti).

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Nel provvedimento citato, le telecamere (del 2001) risultavano prive della possibilità di utilizzare la funzione zoom, non consentivano brandeggio ed erano a bassa risoluzione o dislocate a lunga distanza dalla zona ripresa (venti/venticinque metri).

Veniva quindi accertata l’assenza di apparecchiature idonee all’identificazione in modo diretto o indiretto dell’interessato, in quanto le webcam oggetto di verifica non consentivano di individuare i tratti somatici delle persone che figuravano nei campi visuali ripresi.

Nessuna violazione alle disposizioni sulla protezione dei dati personali veniva quindi riscontrata e nessuna sanzione erogata dall’Organo di vigilanza.

Il Garante poi nel 2010, integrando il provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2004, all’articolo 4.5 prevede un particolare utilizzo delle webcam per scopi promozionali-turistici o pubblicitari:

“Le attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso webcam devono avvenire con modalità che rendano non identificabili i soggetti ripresi. Ciò in considerazione delle peculiari modalità del trattamento, dalle quali deriva un concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per gli interessati: le immagini raccolte tramite tali sistemi, infatti, vengono inserite direttamente sulla rete Internet, consentendo a chiunque navighi sul web di visualizzare in tempo reale i soggetti ripresi e di utilizzare le medesime immagini anche per scopi diversi dalle predette finalità promozionali-turistiche o pubblicitarie perseguite dal titolare del trattamento.”

Credo che il principio giuridico e le indicazioni espresse in questi anni siano assolutamente valide e coerenti anche oggi, e che quindi nel caso in cui le webcam, ospitate sui siti internet o di servizio ad essi per le varie attività, siano utilizzate senza possibilità o volontà di riconoscimento/ identificazione dei vari soggetti inconsapevolmente ripresi non si debba gestire alcun trattamento.

Il problema oggi è che la tecnologia delle telecamere, la loro definizione, la loro potenza è aumentata incredibilmente (su internet sono apparse delle immagini di telecamere del quartiere Lujiazui di Shanghai ad una risoluzione mai vista ed ingrandibili da distanze impensabili) e che tale potente tecnologia viene installata ed utilizzata inconsapevolmente, spesso in violazione alle norme di liceità, correttezza e trasparenza, in violazione quindi all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679.

La struttura, l’attività che installa quindi un impianto video che riprende o registra e che decide di trasmettere tali immagini in diretta su un sito internet, deve e dovrà a mio avviso valutare preventivamente e seriamente quale sia la finalità e utilità da perseguire con tale installazione - valutando bene il bilanciamento degli interessi e dei diritti reciproci delle parti in gioco - ed a quel punto scegliere consapevolmente la tecnologia più idonea per quegli scopi che si intende perseguire.

Se la finalità di installare la webcam è quella di informare l’utente (delle strutture e/o del sito internet) delle condizioni meteo al mare o in montagna, dell’apertura degli impianti di risalita o della presenza o meno di forte vento sulle spiagge, essa va equiparata ad un punto di osservazione a carattere esclusivamente paesaggistico e promozionale.

Appare quindi evidente che la webcam scelta non debba assolutamente permettere di poter riconoscere alcun tratto somatico dei soggetti eventualmente inquadrati (deve essere quindi a bassa risoluzione e senza possibilità di messa a fuoco/zoom); sarebbe a mio avviso anche molto utile inserire una sorta di informativa con un cartello - in prossimità della webcam o sul sito ospitante le immagini - del seguente tenore:

La webcam si configura come un punto di osservazione a carattere esclusivamente paesaggistico e promozionale/meteo. L’attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici-meteo attraverso la webcam scelta non permette di riconoscere alcun tratto somatico (così come prescritto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010- emesso dal Garante della privacy alla voce “4.5. Utilizzo di webcam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari” 4.5. Utilizzo di webcam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari) Infine, la telecamera non assolve alcuna finalità di video sorveglianza né ha una risoluzione tale da permettere il riconoscimento dei volti delle persone eventualmente inquadrate e/o targhe degli autoveicoli.

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Del tutto diverso è il discorso se invece si vuole installare una videocamera per motivi di sicurezza che riprenda zone accessibili al pubblico, utilizzando strumenti elettronici di ultima generazione.

In questo caso la normativa è completa e stringente sugli obblighi per il titolare del trattamento, cioè quelli di informativa agli interessati che entrano nello specchio di area soggetta a videosorveglianza, sull’acquisizione delle dovute autorizzazioni e dei consensi previsti dalle norme esistenti in materia di sicurezza e di lavoro; sarà infine necessario, se si ricade nei casi previsti all’art. 35 comma 3 del GDPR 2016, effettuare - prima dell’istallazione - una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che valuti la necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità perseguite.

Una valutazione preventiva seria e consapevole, e soprattutto responsabile, nel rispetto delle finalità da perseguire ma anche delle regole e degli adempimenti (di informativa / di autorizzazione / di impatto), renderà quindi legittimo ogni tipo di trattamento che si deciderà di intraprendere.

(Altalex, 24 aprile 2019. Articolo di Gian Luca Zingoni)

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