Il riconoscimento tramite webcam
Fino ad oggi ‘riconoscere’ significava farsi identificare con certezza e tramite riscontro con un documento di identità valido da un pubblico ufficiale o da funzionari incaricati direttamente da una Certification Authority. Ora non è più l’unica possibilità. È stato recentemente approvato da AgID, il “riconoscimento tramite webcam”. Nonostante il brevetto sia di recente attuazione, vi sono già numerosi casi d’uso che vanno oltre la semplice vendita di firme digitali: molte banche online, ad esempio, usano il riconoscimento webcam al fine di aprire e gestire un conto corrente in totale sicurezza e con pieno valore legale.
Proprio in campo bancario e assicurativo la naturale evoluzione del sistema è stata la progettazione di una vera e propria Trusted Onboarding Platform, una piattaforma per la sottoscrizione di contratti da remoto rivolta a qualsiasi potenziale cliente, che comprende la raccolta dei dati, il riconoscimento, il rilascio di firme digitali, la presa visione della contrattualistica, la sua sottoscrizione, spedizione e conservazione.
Ma sono ancora tanti i campi in cui il riconoscimento tramite webcam potrà trovare facile applicazione, soprattutto in un momento storico in cui il tema dell’identità digitale è nelle agende di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Il legislatore europeo, infatti, riflette da tempo su Trust Service Provider e sull’identità digitale dei cittadini, come si può vedere dal Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) di recente adozione. Il fortissimo sviluppo delle tecnologie digitali verificatosi negli ultimi 15 anni, ha stimolato il legislatore europeo a riflettere sulla necessità di enfatizzare il concetto di ‘fiducia’, la quale può essere riconosciuta anche quando il soggetto non è presente fisicamente.
InfoCert, è la prima Certification Authority a offrire questa modalità di riconoscimento a distanza. Le Certification Authority di firma digitale sono terze parti fidate e garanti (trusted third party), abilitate a rilasciare certificati qualificati di firma digitale tramite una procedura che segue standard internazionali e sotto la supervisione dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Fin dalla loro nascita queste autorità hanno il principale compito di ‘riconoscere’ in maniera certa il titolare a cui si sta rilasciando la firma digitale. La firma digitale, infatti, è intrinsecamente connessa all’identità del titolare.
L’esigenza era tanto semplice quanto importante: rilasciare al cliente firme digitali a km 0, direttamente alla sua postazione di lavoro, a casa o in ufficio, con la stessa sicurezza di un riconoscimento de visu tradizionale. Tutto quello che occorre è un computer dotato di webcam e un documento di identità valido. Il riconoscimento dell’identità tramite webcan richiede che l’utente si colleghi al portale della Certification Authority tramite una web-conference che viene registrata, datacertata e conservata in forma protetta nel data center della CA. Vengono poi sempre effettuati dei controlli di verifica dell’identità fornita e dei documenti esibiti. L’incaricato della CA, infatti, effettua foto del viso, del documento di identità fronte e retro che l’utente mostra davanti alla webcam e perfino, se necessario, dell’apposizione in tempo reale di firma autografa. L’utente effettua il pagamento on-line, tramite carta di credito e riceve il suo certificato di firma e il suo dispositivo sicuro in qualche giorno tramite corriere postale.
Il passaggio normativo che ha reso possibile questa innovazione, sia nella normativa europea che italiana, poggia sul concetto cardine di ‘publica fides’. L’elemento della ‘fiducia’ risulta di precipua importanza ai fini del più ampio e sicuro utilizzo del riconoscimento da remoto tramite web del richiedente la firma digitale. In applicazione dell’articolo 19 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il certificatore che “rilascia [...] certificati qualificati deve [...] provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione”. Pertanto, qualora si proceda alla identificazione via web del soggetto richiedente la firma digitale, la tecnologia esistente oggi è in grado di garantire, sul piano giuridico, la ‘certa’ identificazione del richiedente la firma digitale. Le modalità di ripresa delle immagini garantiscono la non alterabilità e/o sostituibilità del soggetto ripreso e di tutte le immagini e/o suoni che vengono ‘catturati’ nel corso della ripresa tramite webcam. Inoltre, le modalità di ripresa consentono – secondo la procedura messa a punto dalla CA - tutte le verifiche documentali richiamate dalla norma.
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